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Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito al primo comma dell'art. 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 3 novembre 1962
