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Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito al primo comma dell'art. 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati. I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto puo' occorrere per il primo impianto, nonche' per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti e importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza il termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 settembre 1962, n. 1462, come modificata dalla L. 26 giugno 1965, n. 717
4con decorrenza dal 1 gennaio 1966
La L. 29 settembre 1962, n. 1462, come modificata dalla L. 26 giugno 1965, n. 717, ha disposto (con l'art. 14) che "a decorrere dal 1 gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462."
Testo in vigore dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
