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Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito al primo comma dell'art. 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati. I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto puo' occorrere per il primo impianto, nonche' per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti e importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza il termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 settembre 1962, n. 1462, come modificata dalla L. 26 giugno 1965, n. 717

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con decorrenza dal 1 gennaio 1966

La L. 29 settembre 1962, n. 1462, come modificata dalla L. 26 giugno 1965, n. 717, ha disposto (con l'art. 14) che "a decorrere dal 1 gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462."

Testo in vigore dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1965

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1962 al 30 giugno 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 settembre 1962, n. 1462, come modificata dalla L. 26 giugno 1965, n. 717

    La L. 29 settembre 1962, n. 1462, come modificata dalla L. 26 giugno 1965, n. 717, ha disposto (con l'art. 14) che "a decorrere dal 1 gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art29 · fonte del testo