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L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni, per la esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 6 della presente legge e all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente. La Cassa del Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente comma, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art7 · fonte del testo