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I contributi, di cui alla lettera a) dell'art. 5, saranno versati all'I.N.A.-Casa a rate mensili. I contributi, di cui alla lettera b), dell'art. 5 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti. Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi dell'art. 5 lettera e), dai datori di lavoro, saranno da essi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per la assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato, per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovra' effettuarsi la riscossione, sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5. 1 Gli Enti o Istituti, percettori del contributo, unitamente al quale dovra' essere effettuata la riscossione, vi provvederanno senza, onere alcuno, versando nei dieci giorni alla Gestione I.N.A.-Casa le somme per conto di essa riscosse.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1955, n. 1148

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La L. 26 novembre 1955, n. 1148 ha disposto (con l'art. 9) che "L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' modificato come segue: "Le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali, e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovra' effettuarsi la riscossione, nonche' i relativi privilegi, sono estesi ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5"."

Testo in vigore dal 11 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1949 al 11 dicembre 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1955, n. 1148

    La L. 26 novembre 1955, n. 1148 ha disposto (con l'art. 9) che "L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' modificato come segue: "Le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali, e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovra' effettuarsi la riscossione, nonche' i relativi privilegi, sono estesi ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art7 · fonte del testo