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Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'art. 5 i lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione:

  • 1)abbiano compiuto il 59° anno di eta';
  • 2)siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni;
  • 3)siano lavoratori del mare avvicendati. Sono esclusi altresi' dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Il contributo, di cui alla lettera, b) dell'art. 5, e' ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente piu' di tre persone, per le quali riscuotono gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilita' di lavorare.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 18 marzo 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art9 · fonte del testo