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Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'art. 5 i lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione:

  • 1)abbiano compiuto il 59° anno di eta';
  • 2)siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni;
  • 3)siano lavoratori del mare avvicendati. Sono esclusi altresi' dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Il contributo, di cui alla lettera, b) dell'art. 5, e' ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente piu' di tre persone, per le quali ((riscuotano gli assegni familiari)) o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilita' di lavorare.

Testo in vigore dal 18 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 1949

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1949 al 18 marzo 1949. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente piu' di tre persone, per le quali tolto: riscuotono aggiunto: riscuotano gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilita' di lavorare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art9 · fonte del testo