Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 settembre 1952 al 17 ottobre 1952. Leggi il testo vigente →
Alle aziende esercenti pubblici trasporti urbani municipalizzati o in maggioranza di proprieta' dei Comuni e delle Province che, per l'approvvigionamento di nuovo materiale mobile destinato all'ammodernamento del sistema di trazione, non contraggono i mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, puo' venire concordato, in luogo del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, ma entro i limiti della somma stanziata dal decreto legislativo stesso, un contributo annuo fisso, per un periodo di quattro anni, in misura del 3 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Testo in vigore dal 25 settembre 1952 al 17 ottobre 1952
