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I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica; la retribuzione e' riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate. Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:
- a)nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
- b)nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire quattrocento nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato, per la durata di mesi dodici e per le ore lavorative effettivamente retribuite. I datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purche' abbiano assunto o associato oppure assumano o associno a tempo indeterminato almeno la meta dei giovani occupati con contratto di formazione. In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo per mesi sei elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione e' ulteriormente elevata di mesi sei per ogni giovane lavoratrice assunta. Nella ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi quindici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.
Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978
