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I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione e' riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate. Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:
- a)nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
- b)nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite. I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purche' abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la meta' dei giovani occupati con contratto di formazione. In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione e' concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta. Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-quater. Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell'articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'articolo 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista speciale di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non puo' eccedere la durata di dodici mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale. Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli 29 e 29-bis della presente legge.
Testo in vigore dal 26 agosto 1978 al 25 giugno 1980
