Art. 9 — L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
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L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo. Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verra' inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore.
Testo in vigore dal 3 marzo 1958 al 2 dicembre 1965
