Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

Art. 9 — L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

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L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo. Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verra' inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore.

Testo in vigore dal 3 marzo 1958 al 2 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;73~art9 · fonte del testo