Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 274 del 26 novembre 1952), in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1951, n. 256, e con riferimento agli artt.…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 3 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 4 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini
dichiara: a) la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni d…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
La pubblicazione del piano particolareggiato di scorporo oltre il termine del 31 dicembre 1951 stabilito dalla legge delegante non vizia il decreto delegato perché non concorre alla sua formazione, e può determinare soltanto una diversa decorrenza del termine di venticinque giorni per le eventuali osservazioni, a norma dell'art. 23 del D.L. 7 febbraio 1951, n. 69. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti presidenziali di esproprio n. 69 del 7 febbraio 1951 e n. 3178 del 18 dicembre 1952, per violazione della delega legislativa, e precisamente delle norme di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 230 del 1950, 1 della legge n. 333 del 1951, 2 della legge n. 339 del 1952. Conforme: sent. n. 60 del 25 maggio 1957.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 18 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002. 41 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I piani particolareggiati di espropriazione, con l'indicazione delle relative indennita', sono, entro sei mesi dall'entrata, in vigore della presente legge, compilati dall'Opera, che, compatibilmente con le sue esigenze, considera a preferenza i terreni facenti parte di proprieta' superiori ai mille ettari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art3 · fonte del testo