Art. 14
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Il presidente dell'Opera e i componenti del Consiglio durano in carica tre anni. Anche prima della scadenza del triennio, puo' disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del presidente dell'Opera, e lo scioglimento del Consiglio, quando risultino irregolarita' amministrative o violazioni di legge o di regolamento.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 14 agosto 1956
