Art. 14
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Il presidente dell'Opera e i componenti del Consiglio durano in carica tre anni. Anche prima della scadenza del triennio, puo' disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del presidente dell'Opera, e lo scioglimento del Consiglio, quando risultino irregolarita' amministrative o violazioni di legge o di regolamento. 10a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 15 giugno 1956, n. 521, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 1956, n. 872 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, si applicano dal 20 maggio 1956 sino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti a norma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841"
Testo in vigore dal 14 agosto 1956 al 1 gennaio 2002
