Art. 17
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L'assegnazione e' fatta con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualita' e con dominio riservato a favore dell'Opera sino all'integrale pagamento. Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila, nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dell'indennita' di espropriazione corrisposta al proprietario. 11 Il computo degli interessi sara' fatto al tasso del tre e cinquanta, per cento. La ratizzazione del pagamento sara' stabilita in modo che le prime due annualita' risultino pari alla sola quota del capitale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1957, n.600
11La L. 9 luglio 1957, n.600 ha disposto (con l'art. 7) che "Il secondo comma dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, deve essere cosi' interpretato. Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi del costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dei due terzi dell'indennita' di espropriazione corrisposta al proprietario. Le opere di miglioramento comprendono le operazioni colturali di carattere straordinario, quali le lavorazioni profonde del terreno e la concimazione di fondo."
Testo in vigore dal 14 agosto 1957 al 1 gennaio 2002
