Art. 20
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L'assegnazione delle terre deve essere effettuata non oltre tre anni dal giorno dell'avvenuta presa di possesso da parte dell'Opera. Tale norma non si applica quando i terreni siano destinati, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura, e per le foreste, a fini di assistenza, di sperimentazione agraria e di istruzione professionale.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
