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Gli atti di trasferimento fatti in favore dell'Opera, ivi comprese le eventuali permute, e quelli da questa eseguiti per l'assegnazione a lavoratori della terra, ai sensi dell'art. 16, sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria. Nell'atto di assegnazione l'assegnatario deve contestualmente dichiarare che sussistono, a suo riguardo, le condizioni volute dall'art. 16.

Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 15 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art29 · fonte del testo