Art. 29
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Gli atti di trasferimento fatti in favore dell'Opera, ivi comprese le eventuali permute, e quelli da questa eseguiti per l'assegnazione a lavoratori della terra, ai sensi dell'art. 16, sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria. Nell'atto di assegnazione l'assegnatario deve contestualmente dichiarare che sussistono, a suo riguardo, le condizioni volute dall'art. 16. 11a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1965, n. 901
11aLa L. 14 luglio 1965, n. 901 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.
Testo in vigore dal 15 agosto 1965 al 27 ottobre 1970
