Art. 29
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Gli atti di trasferimento fatti in favore dell'Opera, ivi comprese le eventuali permute, e quelli da questa eseguiti per l'assegnazione a lavoratori della terra, ai sensi dell'art. 16, sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria. Nell'atto di assegnazione l'assegnatario deve contestualmente dichiarare che sussistono, a suo riguardo, le condizioni volute dall'art. 16. 11a 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1965, n. 901
11aLa L. 14 luglio 1965, n. 901 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.
La D.L. 26 ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni dalla L.18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 49, comma 59) che "Le agevolazioni disposte dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, dall'art. 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600, prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974."
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 1 gennaio 2002
