[1]((La concessione di funivie che facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale avra' luogo in base ad un unico piano finanziario complessivo comprendente anche le previsioni di esercizio.

[2]Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia non dovra' computarsi quella della funivia. Quando pero' la sovvenzione massima complessiva assegnabile alla ferrovia in base alle leggi vigenti non fosse sufficiente a coprire il deficit risultante dal piano finanziario, la sovvenzione complessiva stessa potra' essere aumentata di una quota non superiore alla annualita' posticipata necessaria per ammortizzare la spesa d'impianto della funivia in un periodo uguale alla durata della sovvenzione assegnabile alla ferrovia ed in base al saggio d'interesse usato nel piano finanziario)).

Testo vigente dal 7 gennaio 1931

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1931

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1927 al 7 gennaio 1931. 111 parole tolte, 96 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per laaggiunto: La concessione di funivietolto: , che facciano parte integrante tolto: e sieno impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extra urbane sono applicabili, nei riguardi della durata della concessione e della misura della sovvenzione, le disposizioni, rispettivamente per le ferrovie o tramvie extra urbane, contenute nel testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni. In tal caso il limite stabilito dalle leggi per il sussidio chilometrico puo' essere aumentato esclusivamente di quanto occorre in dipendenza della spesa di impianto della funivia aggiunto: di nuove ferrovie di interesse regionale o locale avra' luogo in base ad un unico piano finanziario complessivo comprendente anche le previsioni di esercizio.

Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia tolto: o della tramvia non e' da aggiunto: non dovra' computarsi quella della funivia.

tolto: Agli effetti della emissione dei certificati d'avanzamento, dovranno considerarsi a parte i lavori concernenti la funivia, ragguagliandone la percentuale al costo totale previsto per la medesima aggiunto: Quando pero' la sovvenzione massima complessiva assegnabile alla ferrovia in base alle leggi vigenti non fosse sufficiente a coprire il deficit risultante dal piano finanziario, la sovvenzione complessiva stessa potra' essere aumentata di una quota non superiore alla annualita' posticipata necessaria per ammortizzare la spesa d'impianto della funivia in un periodo uguale alla durata della sovvenzione assegnabile alla ferrovia ed in base al saggio d'interesse usato nel piano finanziario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110~art5 · fonte del testo