[1]((La concessione delle funivie non potra' avere una durata superiore ad anni quaranta, salvo che per le funivie le quali facciano parte integrante ovvero siano impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extraurbane, nel qual caso la scadenza della concessione della funivia potra' coincidere con la scadenza della concessione della ferrovia o tramvia extraurbana alla quale la funivia e' collegata)).
[2]Per il primo decennio di esercizio potra' essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo, giusta l'art. 49 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
Testo vigente dal 7 gennaio 1931
