[1]((Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la Commissione istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926, e con l'osservanza delle seguenti norme.

[2]Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune la concessione e' accordata dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale.

[3]Qualora la linea si svolga tra piu' Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione e' accordata dal presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

[4]Qualora la linea si estenda al territorio di piu' Province, la concessione e accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati)).

Testo vigente dal 14 settembre 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1927 al 14 settembre 1955. 51 parole tolte, 109 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Laaggiunto: Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie)aggiunto: , in servizio pubblico tolto: pelaggiunto: , per trasporto di persone e di cose tolto: e' accordata con decreto Reale sentita la Regia commissione per le funicolari aeree e terrestri, aggiunto: si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la Commissione istituita con il tolto: R. aggiunto: regio decreto 17 gennaio 1926, e tolto: sotto l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli aggiunto: con l'osservanza delle seguenti norme.

aggiunto: Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune la concessione e' accordata dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale.

Qualora la linea tolto: cada in tutto o nella maggior parte del suo percorso entro l'abitato e sia destinata al servizio prevalentemente urbano, sara' sentito il Comune interessato aggiunto: si svolga tra piu' Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione e' accordata dal presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

aggiunto: Qualora la linea si estenda al territorio di piu' Province, la concessione e accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110~art1 · fonte del testo