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[1]Nulla e' innovato circa le facolta' conferite al Governo con la legge 24 dicembre 1925 n. 2260.

[2]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data, salva l'esecuzione di condanne gia' pronunciate.

[3]Entro lo stesso periodo di tempo, il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento col Codice penale, col Codice di procedura penale, col Codice penale per l'esercito e con le altre leggi.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 25 novembre 1926.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Mussolini - Rocco.

[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1926 al 28 giugno 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2008~art8 · fonte del testo