Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nulla e' innovato circa le facolta' conferite al Governo con la legge 24 dicembre 1925 n. 2260.

[2]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data, salva l'esecuzione di condanne gia' pronunciate.

[3]Entro lo stesso periodo di tempo, il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento col Codice penale, col Codice di procedura penale, col Codice penale per l'esercito e con le altre leggi.1 2

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 25 novembre 1926.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Mussolini - Rocco.

[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 giugno 1931, n. 674

1

La L. 4 giugno 1931, n. 674, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono prorogati fino al 31 dicembre 1936 i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, ed e' attribuita altresi' al Governo del Re la facolta' di dettare norme, anche in modificazione delle disposizioni vigenti, per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari e il loro trattamento economico".

2

Il Regio D.L. 15 dicembre 1936, n. 2136, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1937, n. 997, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono prorogati fine al 21 dicembre 1941-XX i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 25 novembre 1926-V, n. 2008, ed e' attribuita altresi' al Governo del Re la facolta' di dettare norme anche in modificazione delle disposizioni vigenti per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico".

Testo in vigore dal 26 dicembre 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 1936

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1931 al 26 dicembre 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 15 dicembre 1936, n. 2136, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1937, n. 997, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono prorogati fine al 21 dicembre 1941-XX i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 25 novembre 1926-V, n. 2008, ed e' attribuita altresi' al Governo del Re la facolta' di dettare norme anche in modificazione delle disposizioni vigenti per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2008~art8 · fonte del testo