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[1]Nulla e' innovato circa le facolta' conferite al Governo con la legge 24 dicembre 1925 n. 2260.
[2]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data, salva l'esecuzione di condanne gia' pronunciate.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 25 novembre 1926.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mussolini - Rocco.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 1931, n. 674
1La L. 4 giugno 1931, n. 674, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono prorogati fino al 31 dicembre 1936 i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, ed e' attribuita altresi' al Governo del Re la facolta' di dettare norme, anche in modificazione delle disposizioni vigenti, per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari e il loro trattamento economico".
Il Regio D.L. 15 dicembre 1936, n. 2136, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1937, n. 997, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono prorogati fine al 21 dicembre 1941-XX i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 25 novembre 1926-V, n. 2008, ed e' attribuita altresi' al Governo del Re la facolta' di dettare norme anche in modificazione delle disposizioni vigenti per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico".
Testo in vigore dal 26 dicembre 1936 al 16 dicembre 2009
