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[1]Nulla e' innovato circa le facolta' conferite al Governo con la legge 24 dicembre 1925 n. 2260.
[2]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data, salva l'esecuzione di condanne gia' pronunciate.
[3]Entro lo stesso periodo di tempo, il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento col Codice penale, col Codice di procedura penale, col Codice penale per l'esercito e con le altre leggi.1
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 25 novembre 1926.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mussolini - Rocco.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 1931, n. 674
1La L. 4 giugno 1931, n. 674, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono prorogati fino al 31 dicembre 1936 i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, ed e' attribuita altresi' al Governo del Re la facolta' di dettare norme, anche in modificazione delle disposizioni vigenti, per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari e il loro trattamento economico".
Testo in vigore dal 28 giugno 1931 al 26 dicembre 1936
