Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 7 — Procedimento d'integrazione salariale ordinaria

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Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 94/1988

    Questione inammissibile
    26 gennaio 1988

    La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile se l'ordinanza di rimessione ometta del tutto di esaminarne la rilevanza o affermi apoditticamente la sussistenza di essa, senza indicare per quali ragioni ed in quali termini, in riferimento alla fattispecie, le norme censurate debbano trovare applicazione. (Inammissibilita` delle questioni di costituzionalita`: A) del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma del r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825; e 2 27 dell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1098; 2 e 15 L. 20 maggio 1975 n. 164, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost. - nella parte in cui dispone un trattamento di integrazione guadagni diverso a seconda che si tratti di operai o impiegati; B) degli artt. 20 e 22, L. 30 aprile 1969 n. 153; 23, 11 agosto 1972, n. 485; 10, L. 3 giugno 1975 n. 160 e 16, L. 21 dicembre 1978 n. 843, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto non equiparano il trattamento di integrazione salariale a carico della C.I.G. alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, ai fini dell'operativita` del divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni; C) dell'art. 7, ultimo comma, L. 20 maggio 1975 n. 164, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto non estende a carico dell'imprenditore l'obbligo di corrispondere ai dipendenti che abbiano subito una perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, una somma equivalente alla stessa, nei casi in cui la detta perdita derivi da inosservanza dell'art. 5 stessa L. n. 164 del 1975). - Cfr.O.nn. 109/1984; 86/1983; 79/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art7 · fonte su Normattiva