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Al fine di agevolare la costituzione delle societa' miste di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, nonche' la costituzione in Paesi in via di sviluppo di societa' miste, con la partecipazione di imprese italiane e locali, per la produzione in detti Paesi di beni o servizi destinati al mercato locale o al mercato di Paesi non appartenenti alle Comunita' europee, la quota di imposta netta italiana risultante dalle dichiarazioni dei redditi e corrispondente al rapporto tra gli utili distribuiti da dette societa' miste ed il reddito complessivo dell'impresa italiana, computata al netto del credito di imposta di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o spettante a seguito di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, e' riscossa, in deroga agli articoli 3 e 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, mediante iscrizione in ruolo principale in dieci rate senza interessi a decorrere dalla seconda rata successiva alla presentazione delle dichiarazioni. Alle iscrizioni gli uffici provvedono in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio dal 1› gennaio 1990 e alle societa' miste costituite tra tale data ed il 31 dicembre 1995. Con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalita' della loro partecipazione alle societa' di cui al comma 1, in relazione anche ad aree geografiche e settori produttivi, e sono fissati i criteri e le modalita' per la concessione delle dilazioni.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1990 al 22 agosto 2008
