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[1]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata cori il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'art. 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini, i vinelli, le vinacce e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

[2]I suddetti prezzi sono unici per tutto il Regno, per ciascuna materia vinosa consegnata.

[3]La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da, ciascun vinificatore obbligato, versera' all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantita', aumentato di una aliquota, unica per tutto il Regno e da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

[4]L'Ente versera' al vinificatore, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in base ai prezzi stabiliti a norma del primo comma, aumentato delle rispettive spese di trasporto dalla cantina alla distilleria, calcolate sulla base di una quota media per quintale e per chilomentro, stabilita dall'Ente, anno per anno.

[5]Per i vini e i vinelli, sia il prezzo che l'aliquota di cui al terzo comma saranno stabiliti per unita' di alcool.

[6]Per le vinacce, il prezzo sara' stabilito per quintale ed in rapporto al contenuto in alcool e in altri prodotti ricavabili, mentre l'aliquota di cui al terzo comma sara' stabilita in una misura percentuale sul prezzo.

[7]Il prezzo delle vinacce destinate ad altre industrie, a norma dell'art. 11, non dovra' essere inferiore a quello fissato per le vinacce destinate alla distillazione.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 6 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art17 · fonte del testo