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[1]((Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini e per le vinacce, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.
[2]La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da ciascun obbligato, versera' all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantita', aumentato di una aliquota da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.
[3]L'Ente versera' all'obbligato, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in tace ai prezzi stabiliti a norma del primo comma. Il versamento del detto importo potra', tuttavia, essere effettuato, per delega dell'Ente, direttamente dal distillatore all'obbligato.
[4]Quando il trasporto alla distilleria o al centro di raccolta sia stato eseguito dall'obbligato, l'Ente corrispondera' inoltre un compenso sulla base di quote medie per quintale di merce, stabilite dall'Ente stesso in relazione alle distanze o alle condizioni delle diverse zone)).
Testo in vigore dal 26 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
