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[1]((Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini e per le vinacce, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

[2]La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da ciascun obbligato, versera' all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantita', aumentato di una aliquota da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

[3]L'Ente versera' all'obbligato, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in tace ai prezzi stabiliti a norma del primo comma. Il versamento del detto importo potra', tuttavia, essere effettuato, per delega dell'Ente, direttamente dal distillatore all'obbligato.

[4]Quando il trasporto alla distilleria o al centro di raccolta sia stato eseguito dall'obbligato, l'Ente corrispondera' inoltre un compenso sulla base di quote medie per quintale di merce, stabilite dall'Ente stesso in relazione alle distanze o alle condizioni delle diverse zone)).

Testo in vigore dal 26 maggio 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1939 al 26 maggio 1941. 139 parole tolte, 65 parole aggiunte in 8 capoversi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e tolto: per le foreste, di concerto tolto: coi aggiunto: con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata tolto: cori il aggiunto: col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vinitolto: , i vinelli, le vinacce e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione aggiunto: e per le vinacce, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

tolto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489.

La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate datolto: , ciascun vinificatore aggiunto: ciascun obbligato, versera' all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantita', aumentato di una aliquotatolto: , unica per tutto il Regno e da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

L'Ente versera' tolto: al vinificatore aggiunto: all'obbligato, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in tolto: base aggiunto: tace ai prezzi stabiliti a norma del primo commatolto: , aumentato delle rispettive spese di trasporto dalla cantina alla distilleria, calcolateaggiunto: . Il versamento del detto importo potra', tuttavia, essere effettuato, per delega dell'Ente, direttamente dal distillatore all'obbligato.

aggiunto: Quando il trasporto alla distilleria o al centro di raccolta sia stato eseguito dall'obbligato, l'Ente corrispondera' inoltre un compenso sulla base di tolto: una quota media per quintale e per chilomentro, stabilita dall'Ente, anno per anno.

tolto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489.

tolto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489.

tolto: Il prezzo delle vinacce destinate ad altre industrie, a norma dell'art. 10, non dovra' essere inferiore a quello fissato per le vinacce destinate alla distillazione aggiunto: quote medie per quintale di merce, stabilite dall'Ente stesso in relazione alle distanze o alle condizioni delle diverse zone.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art17 · fonte del testo