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[1]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata cori il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'art. 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini, i vinelli, le vinacce e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489)).
[3]La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da, ciascun vinificatore obbligato, versera' all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantita', aumentato di una aliquota, unica per tutto il Regno e da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.
[4]L'Ente versera' al vinificatore, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in base ai prezzi stabiliti a norma del primo comma, aumentato delle rispettive spese di trasporto dalla cantina alla distilleria, calcolate sulla base di una quota media per quintale e per chilomentro, stabilita dall'Ente, anno per anno.
[5]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489)).
[6]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489)).
[7]Il prezzo delle vinacce destinate ad altre industrie, a norma ((dell'art. 10)), non dovra' essere inferiore a quello fissato per le vinacce destinate alla distillazione.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1939 al 26 maggio 1941
