Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 dicembre 1939 al 26 maggio 1941. Leggi il testo vigente →

[1]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata cori il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'art. 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini, i vinelli, le vinacce e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489)).

[3]La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da, ciascun vinificatore obbligato, versera' all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantita', aumentato di una aliquota, unica per tutto il Regno e da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

[4]L'Ente versera' al vinificatore, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in base ai prezzi stabiliti a norma del primo comma, aumentato delle rispettive spese di trasporto dalla cantina alla distilleria, calcolate sulla base di una quota media per quintale e per chilomentro, stabilita dall'Ente, anno per anno.

[5]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489)).

[6]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489)).

[7]Il prezzo delle vinacce destinate ad altre industrie, a norma ((dell'art. 10)), non dovra' essere inferiore a quello fissato per le vinacce destinate alla distillazione.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1939 al 26 maggio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 dicembre 1939

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 6 dicembre 1939. 73 parole tolte, 64 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I suddetti prezzi sono unici per tutto il Regno, per ciascuna materia vinosa consegnataaggiunto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489.

tolto: Per i vini e i vinelli, sia il prezzo che l'aliquota di cui al terzo comma saranno stabiliti per unita' di alcoolaggiunto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489.

tolto: Per le vinacce, il prezzo sara' stabilito per quintale ed in rapporto al contenuto in alcool e in altri prodotti ricavabili, mentre l'aliquota di cui al terzo comma sara' stabilita in una misura percentuale sul prezzoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1750, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1940, N. 489.

Il prezzo delle vinacce destinate ad altre industrie, a norma dell'art. tolto: 11 aggiunto: 10, non dovra' essere inferiore a quello fissato per le vinacce destinate alla distillazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art17 · fonte del testo