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[1]Qualora entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 22. l'iniziativa individuale non abbia provveduto, in tutto o in parte, alla messa in efficienza delle distillerie designate e ai nuovi impianti, secondo le prescrizioni del decreto stesso, nell'anno successivo e per la parte che risulti ineseguita, dovra' provvedervi il Consorzio nazionale di cui all'art. 20.
[2]Trascorso il biennio suddetto e sempre per la parte che risulti non eseguita dovra' provvedervi la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, sia Mediante la costruzione di nuovi stabilimenti, sia mediante l'acquisto e l'eventuale ampliamento di distillerie gia' esistenti.
[3]Per le spese occorrenti per la costruzione e l'acquisto dei fabbricati per l'impianto delle suddette distillerie e per la attrezzatura tecnica di esse, nonche' per l'ampliamento e gli adattamenti che sia necessario di apportare ai fabbricati e agli impianti acquistati, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facolta' di concedere alla Federazione contributi nella misura massima del trenta per cento, con le norme di cui al penultimo comma dell'art. 33 della presente legge.
[4]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto all'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40 e dentro il limite massimo di dieci milioni di lire, degli stanziamenti occorrenti per la concessione dei contributi di cui sopra.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 11 marzo 1939
