Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1939 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 22. l'iniziativa individuale non abbia provveduto, in tutto o in parte, alla messa in efficienza delle distillerie designate e ai nuovi impianti, secondo le prescrizioni del decreto stesso, nell'anno successivo e per la parte che risulti ineseguita, dovra' provvedervi il Consorzio nazionale di cui all'art. 20.

[2]Trascorso il biennio suddetto e sempre per la parte che risulti non eseguita dovra' provvedervi la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, sia Mediante la costruzione di nuovi stabilimenti, sia mediante l'acquisto e l'eventuale ampliamento di distillerie gia' esistenti.

[3]Per le spese occorrenti per la costruzione e l'acquisto dei fabbricati per l'impianto delle suddette distillerie e per la attrezzatura tecnica di esse, nonche' per l'ampliamento e gli adattamenti che sia necessario di apportare ai fabbricati e agli impianti acquistati, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facolta' di concedere alla Federazione contributi nella misura massima del trenta per cento, con le norme di cui al penultimo comma dell'art. 33 della presente legge. 2

[4]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto all'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40 e dentro il limite massimo di dieci milioni di lire, degli stanziamenti occorrenti per la concessione dei contributi di cui sopra.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 21 settembre 1938, n. 1654, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1939, n. 411, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, sara' corrisposto alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura anche per due distillerie destinate alla utilizzazione integrale delle vinacee da costruire entro l'anno 1938, rispettivamente in comune di Bolzano e in comune di Marino (frazione di Ciampino)".

Testo in vigore dal 11 marzo 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 1939

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 11 marzo 1939.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 21 settembre 1938, n. 1654, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1939, n. 411, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, sara' corrisposto alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura anche per due distillerie destinate alla utilizzazione integrale delle vinacee da costruire entro l'anno 1938, rispettivamente in comune di Bolzano e in comune di Marino (frazione di Ciampino)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art24 · fonte del testo