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[1]La concessione dei contributi di cui al presente titolo esclude ogni altro concorso statale previsto dalle vigenti disposizioni sulla bonifica integrale e sul credito agrario.

[2]E' abrogata la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 22, contenente provvedimenti a favore delle cantine sociali.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art34 · fonte del testo