Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Agli effetti della presente legge sono considerati vini pregiati di determinata origine i vini genuini, anche speciali, i quali, avendo origine accertata per zona di produzione per terreno, per vitigni, per provenienza da una produzione per ettaro contenuta entro i limiti normali di quella propria della varieta' del vitigno e del sistema di allevamento, nonche' per metodi di preparazione, abbiano caratteri organolettici costanti e tali da conferire ad essi particolare finezza e bonta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art35 · fonte del testo