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[1]La dichiarazione di vino pregiato di determinata origine, l'indicazione dei suoi requisiti e delle sue caratteristiche, in relazione al disposto del precedente articolo, nonche' la delimitazione della zona di produzione del vino stesso vengono pronunciate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per l'interno, udita la Corpozione viti-vinicola.
[2]Con lo stesso decreto potra' anche essere demandato al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di consentire, in circostanze e limiti da stabilire nel decreto, l'impiego di uve, mosti o vini provenienti da altri vitigni o da altre zone viticole.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
