Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di dichiarazione di vino pregiato di determinata origine e di delimitazione della zona di produzione di esso, il nome del vino di cui al decreto stesso e' riservato ai vini prodotti in detta zona e aventi i requisiti e le caratteristiche indicati nel decreto.
[2]Dalla stessa decorrenza:
- a)e' vietato di commerciare, fra produttori e fra produttori e commercianti, col nome di vino pregiato, vini non provvisti del certificato di cui all'art. 39;
- b)e' vietato di vendere o detenere per la vendita, per il consumo diretto, col nome del vino pregiato, vini non provvisti del marchio di cui all'art. 41.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
