Art. 32 — Fondo forestale nazionale
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E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo forestale nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi, la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti e per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali. Le somme assegnate al fondo, ai sensi dell'art. 44, lettera bb), e del quarto comma del presente articolo, saranno date in anticipazione agli istituti di credito agrario o autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione a favore di Comuni, altri enti pubblici e privati, societa' e singoli proprietari, di mutui aventi durata non superiore a quaranta anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti. I mutui saranno gravati di un tasso di interesse del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'istituto di credito a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposta e di ogni altro onere a loro carico. La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che i Ministri per l'agricoltura e foreste e per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti, i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti. Le annualita' di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 1995 al Fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.
Testo in vigore dal 9 novembre 1966 al 13 settembre 1977
