Art. 6 — Assistenza tecnico-economica alla cooperazione
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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, soprattutto mediante la divulgazione, la formazione professionale dei dirigenti e l'assistenza tecnica volta a realizzare e a consolidare iniziative cooperativistiche. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unita'. I contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al triennio, alle cooperative che abbiano iniziato l'attivita' di gestione degli impianti da non oltre due anni. Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con Il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica Integrale e sul credito agrario, in epoca antecedente l'entrata In vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi, una tantum, mutui straordinari, assistiti dal concorso negli interessi, per la trasformazione di passivita' onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 marzo 1966. Detti mutui - che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento - sono concedibili per importi non superiori al 70 per cento delle predette passivita', purche' alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci. Agli effetti del presente articolo, sono considerate passivita' onerose quelle derivanti da finanziamenti relativi alla realizzazione degli impianti sociali non assistiti dal concorso finanziario dello Stato.
Testo in vigore dal 9 novembre 1966 al 30 agosto 1968
