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Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1964 esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti. Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 25 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art10 · fonte del testo