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((Il Collegio dei sindaci e' composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati: due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente; due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali; uno dal Ministro per l'industria e commercio; uno dal Ministro per il commercio con l'estero; uno dal Ministro per le partecipazioni statali. I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi. Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione)).

Testo in vigore dal 5 gennaio 1958 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 5 gennaio 1958. 17 parole tolte, 69 parole aggiunte.

Il Collegio dei sindaci e' composto di tolto: cinque aggiunto: sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro tolto: eaggiunto: , per l'industria e commercio, tolto: e designati: uno dalla Corte dei conti, che aggiunto: per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati: due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente; due dal Consiglio generale, fra gli iscritti neglitolto: , albi professionali aggiunto: albi professionali; uno dal Ministro per tolto: il tesoro aggiunto: l'industria e commercio; uno dal Ministro per il commercio con l'estero; uno dal Ministro per tolto: l'industria e commercio aggiunto: le partecipazioni statali. I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generaletolto: , scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesorotolto: , I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essiaggiunto: . Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art29 · fonte del testo