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((Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:
- a)uno che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b)due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
- c)sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;
- d)uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- e)cinque dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane. I membri del Consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'articolo 35. I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio)).
Testo in vigore dal 21 settembre 1971 al 12 agosto 1982
