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Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati:
- a)quattro dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio b) nove dal Ministro per il tesoro, di cui cinque indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale delle banche popolari, uno dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane;
- c)due dal Ministro per l'industria e commercio in rappresentanza delle categorie artigiane. I membri del Consiglio generale non possono far parte dei Consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti o delle aziende di credito di cui all'art. 35. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni di cui all'art. 48. Il presidente del Consiglio generale e' eletto dal Consiglio tra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.
Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 21 settembre 1971
