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Il Collegio dei sindaci e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati: uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente; due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali; uno dal Ministro per il tesoro; uno dal Ministro per l'industria e commercio. I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro, I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice civile.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art48 · fonte del testo