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E' istituito, per il periodo dal 1 marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro la disoccupazione a carico degli esercenti una attivita' produttiva di reddito classificabile in categoria B e in categoria C-1 ai fini della imposta di ricchezza mobile. Tale contributo non si applica agli esercenti affittanze agrarie e attivita' professionali e artistiche, nonche' alle aziende artigiane determinate con la procedura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni sugli assegni familiari ai dipendenti delle aziende.
Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 13 aprile 1954
