Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 13 — Controllo sostitutivo da parte dello Stato

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Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del provveditore agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.- Casas, il Ministro per l'interno, su proposta del il Ministro per la pubblica istruzione, nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti. In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni o delle Province a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, si provvede d'ufficio secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per la, pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 8 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art13 · fonte su Normattiva