Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 28 — Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato

Lo Stato provvedera' alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-61 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.5d

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1965, n. 874

5d

La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."

Testo vigente dal 29 luglio 1965

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art28 · fonte su Normattiva