Art. 33 — Contributi ai Patronati scolastici
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Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, e' elevato a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63. L'assegnazione del contributo di cui al precedente comma e' disposta dal Ministero della pubblica istruzione per le singole province in base al numero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province stesse.
Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 12 dicembre 1963
