Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adalti, da effettuarsi con le modalita' previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziate su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1962-63 le seguenti somme:

  • a)per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;
  • b)per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;
  • c)per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni. 5d
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1965, n. 874

5d

La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."

Testo vigente dal 29 luglio 1965

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art36 · fonte su Normattiva