Art. 36 — Contributi per la scuola popolare
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Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adalti, da effettuarsi con le modalita' previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziate su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'((esercizio finanziario 1962-63)) le seguenti somme:
- a)per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;
- b)per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;
- c)per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1962 al 29 luglio 1965
