L'indagine di cui al precedente articolo sara' condotta da una Commissione, composta di 31 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. I membri della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento e dallo stesso designati; 8 tra esperti in materia scolastica, 7 tra esperti in materie economiche e sociali. Il presidente della Commissione sara' nominato tra i membri designati dal Parlamento. La. Commissione, per questioni specifiche, potra' avvalersi anche dell'onere di funzionari dell'amministrazione statale e di rappresentanti di associazioni di categoria. La Commissione riferira' al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione entro il 31 marzo 1963.4 Le spese per il funzionamento della commissione, per il materiale di documentazione e previsione, per l'ammontare di lire 200 milioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 marzo 1963, n.310

4

La L. 2 marzo 1963, n.310 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 31 marzo 1963 fissato dal terzo comma dell'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e' prorogato al 15 luglio 1963."

Testo vigente dal 13 aprile 1963

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art55 · fonte su Normattiva