Art. 54 — Relazione sull'applicazione della legge
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Il Ministro per la pubblica istruzione presentera' ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sull'applicazione della presente legge, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della, pubblica istruzione. Il Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1963, presentera' inoltre una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, quale risultera' da apposita indagine promossa a norma dei successivi articoli 55 e 56, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La relazione del Ministro sara' accompagnata dall'indicazione delle linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965. I relativi disegni di legge saranno presentati entro il 30 giugno 1964.
Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 15 luglio 1964
